L’associazione “PRO SENECTUTE-ONLUS” (di seguito, per brevità, PS) è stata costituita per la prima volta nel lontano 1987 con atto del Notaio Silverio Grassi, registrato Verona il 10 marzo 1987. Lo Statuto attuale (disponibile in PDF) ne definisce finalità e modalità di funzionamento.

L’Associazione, a struttura democratica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, rivolge la sua attenzione al settore dell’assistenza sociale alle persone anziane autosufficienti con attività formative, intellettive, ricreative, sportive compatibili con lo stato fisico dell’anziano, anche attraverso l’ausilio di tecnologie di tipo informatico od altro. L’attività può essere esercitata in un centro sociale messo a disposizione dal Comune di Verona (previa apposita convenzione) oppure in altri locali reperiti dall’Associazione stessa. PS può accettare donazioni e lasciti testamentari. PS svolge attività di assistenza sociale e di perseguimento di finalità di solidarietà sociale ad esse direttamente connesse; non svolge invece attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate, ad eccezione di quelle individuate dal D.L. 460/97. In ogni caso PS opera sotto l’osservanza delle norme tutte di cui all’art .3 comma 3 della legge 266/91 e nell’ambito del territorio comunale di Verona o extra comunale (Art. 1).

PS si compone di soci effettivi e di soci sostenitori: per i soci effettivi si intendono tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota annuale e pertanto regolarmente iscritti. Per soci sostenitori si intendono tutti coloro che essendo regolarmente iscritti contribuiscono direttamente all’attività istituzionale dell’Associazione (Art. 2).

Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri che condividono le finalità dell’Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà verso tutti. Il socio effettivo che partecipa all’opera di assistenza acquisisce il titolo di socio sostenitore. Le prestazioni assistenziali effettuate con continuità dai soci sostenitori si intendono gratuite. I soci effettivi hanno l’obbligo di versare la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, ratificata dall’assemblea, e di uniformarsi alle direttive del consiglio stesso. Tutti i soci hanno il diritto di controllare il funzionamento dell’Associazione, di chiedere informazioni e di verificare la contabilità (Art. 3). Le attuali quote sociali di adesione (anno 2016) sono le seguenti:

Frequentatore 20€, Benemerito 100€, Sostenitore (Persone/Enti) 500€.

Il codice IBAN (International Bank Account Number) per l’accredito delle quote tramite bonifico è il seguente:

IT34 G 05034 11708 000000043787

Sono ammessi a far parte della PS tutti coloro, rientrando nelle categorie previste, ne facciano richiesta e vengano giudicati idonei per lo svolgimento dell’attività. Le domande di ammissione sono presentate alla segreteria in forma scritta e conterranno i dati identificativi del richiedente e la sua adesione agli scopi statutari nonché all’ordinamento dell’Associazione. In ordine all’ammissione il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione, accertata l’esistenza dei requisiti statutari. (Art. 4).

PS è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti, a maggioranza dei voti dei presenti all’Assemblea generale dei soci e composta da tutti i soci. Ogni socio dispone di un solo voto. Tutte le cariche associative nonché le prestazioni fornite da tutti i soci sono gratuite. (Art. 5). I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili per non più di tre mandati consecutivi. (Art. 6).

Ogni anno PS tiene una Assemblea generale ordinaria dei soci, alla quale sono sottoposti una relazione morale e finanziaria, il bilancio preventivo per l’anno successivo ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente, ratifica della quota annuale per i soci effettivi stabilita precedentemente dal Consiglio Direttivo ed ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo dei soci. L’assemblea non è valida in prima convocazione se non vi partecipi almeno la metà dei soci più uno dei soci in regola con il pagamento della quota sociale, in conformità all’art. 21 comma 1 Codice Civile. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed in regola con il pagamento della quota sociale. (Art. 9)

Il Consiglio Direttivo sovrintende alla destinazione delle somme disponibili per lo svolgimento dell’attività assistenziale e di aiuto agli anziani bisognosi come atto di ordinaria amministrazione, con riferimento agli indirizzi programmatici deliberati annualmente dall’assemblea. (Art. 14).